Art. 299. L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art. 161 della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.