(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 299)
                              Art. 299. 
 
  L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art.  161  della
legge, deve essere fatto sul modello  stabilito  con  istruzioni  del
Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in
carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati  dal
carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni
altra informazione utile ai fini di polizia.