(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione  tecnica
di tutti i servizi di polizia e d'ordine  pubblico  nella  provincia.
Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle  leggi  alla
sua competenza.