(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 300)
                              Art. 300. 
 
  L'autorita' di P. S. e' tenuta a prestare ai liberati  dal  carcere
assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le  societa'
di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.