(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 300)
Art. 300.
L'autorita' di P. S. e' tenuta a prestare ai liberati dal carcere
assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le societa'
di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.