(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 302)
                              Art. 302. 
 
  In ogni ufficio di P. S. sono tenuti un registro  nominativo  ed  i
fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, i confinati, i sottoposti a
misure di sicurezza personali e  gli  altri  pregiudicati  che  hanno
domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con  istruzioni
del Ministero dell'interno. 
 
  Dei pregiudicati minori degli anni diciotto e' tenuto  un  registro
nominativo separato. 
 
  In ogni fascicolo individuale e' tenuta una cartella biografica, in
cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.