Art. 303. L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della liberta' divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.