(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 303)
                              Art. 303. 
 
  L'obbligo di  trasmettere  ogni  15  giorni  il  dispositivo  delle
sentenze,  portanti  condanne  a  pene  restrittive  della   liberta'
divenute esecutive, al Questore del domicilio  o  dell'ultima  dimora
del condannato, a termine dell'art. 160 della legge, incombe anche ai
cancellieri dei Tribunali militari, del  Tribunale  speciale  per  la
difesa dello Stato,  e  di  qualsiasi  altro  organo  giurisdizionale
ordinario o speciale.