(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 304)
                              Art. 304. 
 
  Il dispositivo  delle  sentenze  di  condanna  e'  dai  cancellieri
trascritto in foglio a parte per ciascun condannato. 
 
  Il Questore  annota  la  sentenza  nella  cartella  biografica,  ne
informa l'autorita'  locale  di  P.  S.  e  conserva  l'estratto  nel
fascicolo individuale della persona cui si riferisce.