(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 305)
                              Art. 305. 
 
  La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 161 della  legge,
e' fatta dal Questore alla presenza del diffidato. 
 
  La persona da  diffidare  e'  invitata  a  presentarsi  dinanzi  al
Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole,
e' accompagnata dalla forza pubblica. 
 
  Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui  delegato,  contesta  a1
prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di  diffida;
gli ingiunge di mutare tenore di vita, e  lo  avverte  che,  in  caso
diverso, sara' denunziato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di
legge. 
 
  Della seguita diffida si stende processo verbale.