Art. 305. La diffida, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 161 della legge, e' fatta dal Questore alla presenza del diffidato. La persona da diffidare e' invitata a presentarsi dinanzi al Questore e, qualora non ottemperi all'invito nel termine assegnatole, e' accompagnata dalla forza pubblica. Il Questore o un ufficiale di P. S. da lui delegato, contesta a1 prevenuto i motivi che hanno dato luogo al provvedimento di diffida; gli ingiunge di mutare tenore di vita, e lo avverte che, in caso diverso, sara' denunziato senz'altro, per l'ammonizione, a termini di legge. Della seguita diffida si stende processo verbale.