(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 306)
Art. 306.
La denunzia per l'ammonizione e' fatta dal Questore con rapporto
scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in
ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma
dei CC. RR.