(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 306)
                              Art. 306. 
 
  La denunzia per l'ammonizione e' fatta dal  Questore  con  rapporto
scritto, motivato e corredato dai documenti su cui  si  fonda  e,  in
ogni caso, dalla cartella biografica e dalle  informazioni  dell'Arma
dei CC. RR.