(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 307)
                              Art. 307. 
 
  L'intimazione dell'atto di comparizione di cui all'art.  167  della
legge e' fatta a mezzo di un agente di P. S. all'uopo incaricato, che
consegua copia personalmente all'interessato o a persona che conviva,
anche temporaneamente, con lui. 
 
  In caso di irreperibilita' del denunziato, l'intimazione e'  fatta,
mediante affissione dell'atto di comparizione all'albo del comune  di
ultima residenza del denunziato e, ove tale  comune  sia  diverso  da
quello  dove  ha  sede  la  Commissione,   anche   di   quest'ultimo.
L'affissione durera' fino al giorno precedente a quello  fissato  per
la riunione della Commissione. 
 
  La Commissione, nel caso  pronunzi  ordinanza  di  ammonizione  del
denunziato irreperibile, fissa, con l'ordinanza, il termine entro  il
quale egli dovra' presentarsi all'autorita' di  P.  S.  per  prendere
cognizione delle prescrizioni impostegli. 
 
  La notifica della ordinanza di ammonizione  e'  fatta  nella  forma
suddetta: copia dell'ordinanza  stessa  deve  essere  tenuta  affissa
all'albo del comune o dei comuni, di cui al 1° capoverso del presente
articolo,  fino  al  giorno  precedente  a   quello   fissato   dalla
Commissione.