(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 308)
                              Art. 308. 
 
  La Commissione per l'ammonizione pronuncia  le  sue  decisioni  con
l'intervento di tutti i suoi membri. 
 
  In caso di assenza o di impedimento del presidente o di alcuno  dei
componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. 
 
  Funziona da segretario un funzionario di P. S. 
 
  I verbali  della  Commissione  sono  firmati  dal  presidente,  dai
componenti e dal segretario.