(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 31)
Art. 31.
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre
manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le
disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.