(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 31)
                              Art. 31. 
 
  Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili  e  alle  altre
manifestazioni indicate nell'art. 25 della  legge,  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 21 e 28 del presente regolamento.