(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 311)
                              Art. 311. 
 
  Il  Servizio  militare  non  interrompe  il  biennio  di  validita'
dell'ordinanza di ammonizione. 
 
  Qualora, all'atto del  congelamento,  il  biennio  non  sia  ancora
trascorso,   l'ammonito   ha   l'obbligo   di   presentarsi    subito
all'autorita' locale di P. S. per  essere  nuovamente  sottoposto  ai
vincoli dell'ammonizione. 
 
  Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio
militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.