Art. 311. Il Servizio militare non interrompe il biennio di validita' dell'ordinanza di ammonizione. Qualora, all'atto del congelamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorita' locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione. Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.