(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 312)
                              Art. 312. 
 
  La denunzia del minore di anni 18 che sia  da  considerare  ozioso,
vagabondo, diffamato, a termine dell'articolo  177  della  legge,  e'
fatta dal Questore al presidente  del  Tribunale  dei  minorenni  con
motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni
caso, dal certificato  medico,  dalla  cartella  biografica  e  dalle
informazioni dell'Arma dei CC. RR. 
 
  Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza  di  ricovero  sono
comunicate ai Comitati di patronato per la protezione e  l'assistenza
della maternita' e dell'infanzia.