(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 313)
                              Art. 313. 
 
  I minorenni colpiti da ordinanza di  ricovero  coattivo,  prima  di
essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti
a visita medica di controllo. 
 
  I minorenni riconosciuti affetti da infermita' fisiche e psichiche,
sono  segnalati  ai  Comitati  di  patronato  per  la  protezione   e
l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, pei  provvedimenti  ai
sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e  del  relativo
regolamento.