Art. 313. I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo. I minorenni riconosciuti affetti da infermita' fisiche e psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e del relativo regolamento.