(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 314)
                              Art. 314. 
 
  I minorenni in attesa di essere  accompagnati  presso  istituti  di
ricovero e quelli fermati per misura di P. S.  sono  provvisoriamente
ricoverati presso i centri di osservazione  per  minorenni  ai  sensi
dell'art. 8 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1404, o, dove
questi mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne
la custodia. 
 
  Ove non  sia  possibile  provvedere  nei  sensi  di  cui  al  comma
precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere  di  sicurezza  o
nelle carceri in appositi locali distinti da quelli per gli adulti. 
 
  Di ogni singolo ricovero in istituiti pii o religiosi  deve  essere
data immediata telegrafica comunicazione all'Opera nazionale  per  la
protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, indicando
la data, i motivi del provvedimento o  la  presumibile  durata  della
degenza del ricoverando.