(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 315)
                              Art. 315. 
 
  Le  persone  contemplate  nell'art.  181  della  legge  sono,   dal
Questore, denunciate al Prefetto per  l'assegnazione  al  confino  di
polizia,  con  rapporto  motivato,   da   cui   deve   risultare   la
pericolosita' del prevenuto per la sicurezza pubblica o per  l'ordine
nazionale. 
 
  La proposta deve essere corredata dai documenti su cui si fonda, e,
in ogni caso, dalla cartella  biografica,  dal  rapporto  informativo
dell'Arma dei CC. RR. e da un certificato  medico  attestante  se  il
pervenuto si trovi in condizioni da poter  sopportare  il  regime  di
confino.