(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 317)
                              Art. 317. 
 
  Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto delle  persone
proposte per l'assegnazione al confino, provvede per la  comparizione
del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168  e  169
della legge. 
 
  Se il denunziato e' in istato di arresto, la Commissione ordina che
sia tradotto dinanzi ad essa, per procedere al suo interrogatorio. 
 
  All'interrogatorio  puo',  in  ogni  caso,  essere  sostituita   la
contestazione scritta dagli addebiti,  con  invito  a  presentare  le
discolpe in congruo termine.