Art. 317. Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli articoli 167, 168 e 169 della legge. Se il denunziato e' in istato di arresto, la Commissione ordina che sia tradotto dinanzi ad essa, per procedere al suo interrogatorio. All'interrogatorio puo', in ogni caso, essere sostituita la contestazione scritta dagli addebiti, con invito a presentare le discolpe in congruo termine.