(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 318)
                              Art. 318. 
 
  Quando, nel complesso dei  fatti  denunziati,  la  Commissione  non
ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e  non  ritenga  di
pronunciare  ordinanza  di  non  luogo,  puo'  applicare  la   misura
dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore  perche'  si  faccia
luogo alla diffida, a termine dell'articolo 164 della legge.