Art. 318. Quando, nel complesso dei fatti denunziati, la Commissione non ravvisi gli estremi per l'assegnazione al confino e non ritenga di pronunciare ordinanza di non luogo, puo' applicare la misura dell'ammonizione o rinviare gli atti al Questore perche' si faccia luogo alla diffida, a termine dell'articolo 164 della legge.