Art. 319. Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia gia' provveduto ai sensi dell'articolo 182 della legge. Copia dell'ordinanza e', in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facolta' che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.