(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 319)
                              Art. 319. 
 
  Emessa l'ordinanza  di  assegnazione  al  confino,  la  Commissione
dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che  non  vi  abbia
gia' provveduto ai sensi dell'articolo 182 della legge. 
 
  Copia dell'ordinanza e', in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al
confinato, con  l'avvertenza  della  facolta'  che  gli  compete,  di
ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10.  Dal
giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.