(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 32)
Art. 32.
Per l'esercizio della facolta' attribuita al Questore dal secondo
comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti
funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente
regolamento.