(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Per l'esercizio della facolta' attribuita al Questore  dal  secondo
comma dell'art. 27 della  legge,  per  quanto  riguarda  i  trasporti
funebri,  si  osserva  il  disposto   dell'art.   21   del   presente
regolamento.