(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 321)
                              Art. 321. 
 
  Le ordinanze della  Commissione  sono  dal  Prefetto  trasmesse  al
Ministero dell'interno, per la designazione del luogo  di  confino  e
per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti: 
 
  a) certificato di nascita; 
 
  b) situazione di famiglia; 
 
  c) cartella biografica; 
 
  d) dichiarazione del casellario giudiziario; 
 
  e)  estratti  delle  sentenze  definitive  non   risultanti   dalla
dichiarazione del casellario; 
 
  f) certificato medico  attestante  se  il  confinato  si  trovi  in
condizioni di poter sopportare il regime del confino; 
 
  g) verbale di notifica dell'ordinanza; 
 
  h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.; 
 
  i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni
scritte. 
 
  Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula  proposte  per  la
traduzione del  confinato  in  un  comune  del  Regno  diverso  dalla
residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il
confinato e' in grado di mantenersi con mezzi propri.