Art. 321. Le ordinanze della Commissione sono dal Prefetto trasmesse al Ministero dell'interno, per la designazione del luogo di confino e per la traduzione del confinato, corredate dai seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) situazione di famiglia; c) cartella biografica; d) dichiarazione del casellario giudiziario; e) estratti delle sentenze definitive non risultanti dalla dichiarazione del casellario; f) certificato medico attestante se il confinato si trovi in condizioni di poter sopportare il regime del confino; g) verbale di notifica dell'ordinanza; h) rapporti informativi della Questura e dell'Arma del CC. RR.; i) verbale di interrogatorio del confinato o foglio delle deduzioni scritte. Nel trasmettere i documenti, il Prefetto formula proposte per la traduzione del confinato in un comune del Regno diverso dalla residenza abituale, oppure in una colonia di confino e dichiara se il confinato e' in grado di mantenersi con mezzi propri.