(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 322)
                              Art. 322. 
 
  La  Commissione  di  appello  contro  le  assegnazioni  al  confino
pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri. 
 
  In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi
sono sostituiti da chi ne fa le veci. 
 
  I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di
diritto  per  ragioni  di  ufficio,  sono   nominati   e   confermati
annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede  a  sostituirli
in caso di assenza o di impedimento. 
 
  Funziona da segretario  un  funzionario  della  Direzione  generale
della P. S. 
 
  I verbali  della  Commissione  sono  firmati  dal  presidente,  dai
componenti e dal segretario. 
 
  Essi devono riportare il visto di esecutorieta'  del  Ministro  per
l'interno.