Art. 322. La Commissione di appello contro le assegnazioni al confino pronuncia le sue decisioni con l'intervento di tutti i suoi membri. In caso di assenza o di impedimento di alcuni dei componenti questi sono sostituiti da chi ne fa le veci. I componenti della Commissione di appello che non ne fanno parte di diritto per ragioni di ufficio, sono nominati e confermati annualmente dal Ministero per l'interno, che provvede a sostituirli in caso di assenza o di impedimento. Funziona da segretario un funzionario della Direzione generale della P. S. I verbali della Commissione sono firmati dal presidente, dai componenti e dal segretario. Essi devono riportare il visto di esecutorieta' del Ministro per l'interno.