(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 323)
                              Art. 323. 
 
  La Commissione di appello ha facolta'  di  ridurre  il  periodo  di
assegnazione al confino e di ordinare che in luogo del confino, siano
inflitte l'ammonizione o la diffida.