(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 325)
                              Art. 325. 
 
  L'autorita' preposta alla sorveglianza degli assegnati  al  confino
deve tenere un registro  nominativo  ed  i  fascicoli  personali  dei
singoli confinati. 
 
  Nel registro sono annotati: il nome e  cognome  del  confinato,  la
data del provvedimento di assegnazione, la  durata  del  confino,  il
giorno dal quale ha inizio e quello in cui ha termine il  periodo  di
assegnazione. 
 
  Ogni fascicolo individuale deve contenere la  cartella  biografica,
nella quale devono essere annotate anche le condanne e  le  punizioni
disciplinari riportate durante il confino.