Art. 326. E' in facolta'. del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili. Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purche' dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza. Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.