(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 326)
                              Art. 326. 
 
  E' in facolta'.  del  direttore  della  colonia  di  consentire  ai
confinati di provvedersi, a proprie spese,  di  alloggi  privati,  in
locali che siano sorvegliabili. 
 
  Quando non ostino circostanze speciali, i confinati  possono  farsi
raggiungere da  persone  di  loro  famiglia,  purche'  dimostrino  al
direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio  ed  i
mezzi di sussistenza. 
 
  Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso  o  di  cattiva
condotta del confinato o delle persone di  famiglia,  queste  possono
essere allontanate dalla colonia.