(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 327)
                              Art. 327. 
 
  I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati
al lavoro. La mercede e' devoluta per intero a loro beneficio. 
 
  Qualora non abbiano mezzi di sussistenza  ne'  siano  in  grado  di
procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali  all'uopo
predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia  o  nel
comune di confino, un sussidio giornaliero,  nella  misura  stabilita
dal Ministro per l'interno.