Art. 327. I confinati di polizia privi di mezzi di sussistenza sono obbligati al lavoro. La mercede e' devoluta per intero a loro beneficio. Qualora non abbiano mezzi di sussistenza ne' siano in grado di procurarsi lavoro, sono ricoverati gratuitamente nei locali all'uopo predisposti e percepiscono, dal giorno dell'arrivo in colonia o nel comune di confino, un sussidio giornaliero, nella misura stabilita dal Ministro per l'interno.