(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 328)
                              Art. 328. 
 
  I cameroni pel  ricovero  dei  confinati  devono  corrispondere  ai
requisiti voluti dall'igiene. 
 
  Di notte devono essere sufficientemente illuminati. 
 
  Il numero dei ricoverati deve essere proporzionato  alla  capacita'
dei cameroni, in modo da assicurare  una  cubatura  non  inferiore  a
metri cubi venti per ogni ricoverato. 
 
  Ciascun camerone deve essere dotato di una latrina inodore e di  un
orinatoio per ogni venti persone. 
 
  Le modalita' per l'impianto delle  latrine  e  degli  orinatoi,  in
relazione alle  condizioni  locali,  devono  essere  determinate  dal
medico provinciale o da altro sanitario incaricato dal Prefetto. 
 
  In ogni camerone deve essere  assicurata  una  dotazione  di  acqua
sufficiente per i bisogni ordinari dei ricoverati e per i servizi  di
pulizia. Ove manchi l'acqua corrente per uso  potabile,  deve  essere
assicurata una quantita' di acqua igienicamente difesa  da  eventuali
inquinamenti, secondo le prescrizioni del medico  provinciale,  o  di
altro sanitario incaricato dal Prefetto.