(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 329)
                              Art. 329. 
 
  A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti: 
 
  a) una branda di ferro con materasso uso militare; 
 
  b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il  quindici
di ogni mese; 
 
  c) due coperte di lana, tipo militare; 
 
  d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero; 
 
  e) un attaccapanni tipo militare; 
 
  f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo; 
 
  g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro; 
 
  h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il  quindici  di  ogni
mese. 
 
  Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una  volta
all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed
un paio di scarpe, tipo militare.