Art. 329. A ciascuno dei confinati ricoverati nei cameroni sono forniti: a) una branda di ferro con materasso uso militare; b) due lenzuola ed una federa, da cambiarsi il primo e il quindici di ogni mese; c) due coperte di lana, tipo militare; d) una seggiola ed un comodino di metallo, tipo ospedaliero; e) un attaccapanni tipo militare; f) una brocca, un catino ed un porta catino di metallo; g) una bottiglia ed un bicchiere di vetro; h) due asciugamani, da cambiarsi il primo ed il quindici di ogni mese. Ai confinati bisognosi possono, inoltre, essere forniti, una volta all'anno, i capi di biancheria personale, un vestito, tipo civile, ed un paio di scarpe, tipo militare.