Art. 33. « Sono armi da guerra », ai sensi dell'art. 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare. Sono armi « tipo guerra » quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra. Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia, destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.