(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 33)
                              Art. 33. 
 
  « Sono armi da guerra », ai sensi dell'art. 28 della legge, le armi
di ogni specie, da punta, da taglio  e  da  sparo,  destinate  o  che
possono essere destinate per l'armamento  delle  truppe  nazionali  o
straniere, o per qualsiasi uso militare. 
 
  Sono armi « tipo guerra »  quelle  che  presentano  caratteristiche
analoghe alle armi da guerra. 
 
  Sono « munizioni da guerra » le cartucce, i proiettili,  le  bombe,
la  polvere,  le  capsule  ed  ogni  altra  materia,   destinata   al
caricamento delle armi da  sparo  belliche,  o  comunque  ad  impiego
bellico.