(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 330)
                              Art. 330. 
 
  Ai  confinati  bisognosi  deve   essere   assicurata   l'assistenza
sanitaria gratuita e la  gratuita  somministrazione  dei  medicinali,
secondo le prescrizioni del medico della colonia.