(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 331)
                              Art. 331. 
 
  Ogni colonia deve essere dotata di una infermeria per  le  malattie
comuni, di un piccolo  ambiente  per  ambulatorio,  visita  medica  e
medicazione, nonche' di un  locale  per  l'isolamento  degli  infermi
affetti da malattie infettive. 
 
  Ogni infermeria deve avere almeno un infermiere,  che  puo'  essere
scelto fra gli stessi confinati, ed una congrua scorta  di  materiale
di pronto soccorso. 
 
  Il medico della colonia ha l'obbligo di visitare settimanalmente  i
locali adibiti a dormitorio per constatarne le condizioni igieniche o
suggerire, in caso di deficienza, gli opportuni rimedi. 
 
  Almeno ogni trimestre la colonia deve essere ispezionata dal medico
provinciale.