(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 332)
                              Art. 332. 
 
  Il direttore della colonia e' tenuto a favorire  la  formazione  di
mense per i confinati, l'approvvigionamento dai centri di  produzione
o  dai  mercati,  e  ad  adottare  i  provvedimenti  che  valgano  ad
assicurare,  in  relazione  alle  condizioni  locali,  un   opportuno
calmieramento.