(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 333)
                              Art. 333. 
 
  Oltre a quanto e' prescritto negli articoli 185 e 186 della  legge,
e' vietato ai confinati, salva l'applicazione delle leggi penali: 
 
  a) di giuocare d'azzardo; 
 
  b) di dare danaro ad usura; 
 
  c) di vendere, barattare, pignorare effetti di vestiario  od  altro
forniti dall'Amministrazione; 
 
  d) di esercitare il commercio senza il consenso del direttore della
colonia; 
 
  e) di schiamazzare o di fare qualsiasi rumore  durante  le  ore  di
riposo; 
 
  f) di imbrattare od  altrimenti  guastare  i  muri,  i  mobili,  il
vestiario e gli altri oggetti forniti dall'Amministrazione; 
 
  g) di discutere di politica o di fare propaganda politica  in  modo
anche occulto; 
 
  h) di andare in barca, per diporto. 
 
  In caso di denunzia all'autorita'  giudiziaria  per  fatti  di  cui
sopra rimane sospeso il procedimento disciplinare.