Art. 334. L'orario di libera uscita per i confinati e' stabilito come appresso: Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19; dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7 alle 20; Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21. E' in facolta' del direttore della colonia di concedere singoli permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.