(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 334)
                              Art. 334. 
 
  L'orario di  libera  uscita  per  i  confinati  e'  stabilito  come
appresso: 
 
  Dal 1° novembre al 28 febbraio, dalle ore 7 alle 19; 
 
  dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre, dalle 7
alle 20; 
 
  Dal 1° maggio al 31 agosto, dalle 6 alle 21. 
 
  E' in facolta' del direttore della  colonia  di  concedere  singoli
permessi speciali per prolungare le ore di libera uscita.