Art. 335. Il confinato non puo' spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di qualsiasi genere, se non per tramite della direzione della colonia, che puo' provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica del contenuto dei pacchi. E' vietato al confinato di tenero presso di se' somme di denaro, che, a giudizio insindacabile del direttore della colonia, siano superiori ai bisogni ordinari. Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza il visto del direttore della colonia.