(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 335)
                              Art. 335. 
 
  Il confinato non puo' spedire o ricevere corrispondenza o pacchi di
qualsiasi genere, se non per tramite della direzione  della  colonia,
che puo' provvedere alla censura della corrispondenza o alla verifica
del contenuto dei pacchi. 
 
  E' vietato al confinato di tenero presso di se'  somme  di  denaro,
che, a giudizio insindacabile  del  direttore  della  colonia,  siano
superiori ai bisogni ordinari. 
 
  Le somme eccedenti tali bisogni sono depositate in una banca locale
od all'ufficio postale e non possono essere ritirate senza  il  visto
del direttore della colonia.