(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 336)
                              Art. 336. 
 
  Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del  confino,  non
proseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con: 
 
  a) il richiamo; 
 
  b) il divieto di libera uscita; 
 
  c) la riduzione dell'assegno giornaliero.