(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 336)
Art. 336.
Le infrazioni ai doveri inerenti alla disciplina del confino, non
proseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono puniti con:
a) il richiamo;
b) il divieto di libera uscita;
c) la riduzione dell'assegno giornaliero.