(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 337)
                              Art. 337. 
 
  Il richiamo consiste in un rimprovero severo rivolto al confinato e
nella diffida a non incorrere nuovamente  in  mancanze  disciplinari,
sotto comminatoria di piu' gravi provvedimenti. 
 
  Si infligge dal direttore della colonia per le semplici omissioni e
per le mancanze di poco rilievo.