Art. 338. Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni: si affigge dal direttore della colonia per mancanze leggere, quando siano ripetute. Per mancanza alla disciplina di qualche entita', al divieto di libera uscita si puo' aggiungere: la riduzione del sussidio giornaliero nella misura della meta'; la sostituzione del tavolaccio alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra, due volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche. Al confinato in punizione e' vietato di ricevere persone o di comunicare altrimenti con estranei. La punizione di cui al presente articolo e' inflitta da una commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. Al confinato in punizione e' concesso di prendere aria, una volta al giorno, in localita' all'aperto.