(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 338)
                              Art. 338. 
 
  Il divieto di libera uscita va da uno a trenta giorni:  si  affigge
dal direttore  della  colonia  per  mancanze  leggere,  quando  siano
ripetute. 
 
  Per mancanza alla disciplina di  qualche  entita',  al  divieto  di
libera  uscita  si  puo'  aggiungere:  la  riduzione   del   sussidio
giornaliero nella misura della meta'; la sostituzione del  tavolaccio
alla branda; e la limitazione del vitto al pane e alla minestra,  due
volte al giorno, salvo eventuali prescrizioni mediche. 
 
  Al confinato in punizione e'  vietato  di  ricevere  persone  o  di
comunicare altrimenti con estranei. 
 
  La punizione di  cui  al  presente  articolo  e'  inflitta  da  una
commissione disciplinare, costituita dal direttore della colonia, che
la presiede, dal medico della colonia e dal parroco. 
 
  Al confinato in punizione e' concesso di prendere aria,  una  volta
al giorno, in localita' all'aperto.