(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 339)
                              Art. 339. 
 
  Il confinato risponde del  danno  recato,  con  dolo  o  colpa,  al
materiale di arredamento e di casermaggio. 
 
  Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in  misura
non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.