(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 339)
Art. 339.
Il confinato risponde del danno recato, con dolo o colpa, al
materiale di arredamento e di casermaggio.
Sono autorizzate trattenute sull'ammontare del sussidio, in misura
non superiore al quinto, fino al completo risarcimento.