Art. 34. La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge, oltre alle generalita' complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative: a) all'ubicazione delle officine; b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare; c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti. Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.