(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 34)
                              Art. 34. 
 
  La domanda per ottenere la licenza del Ministero  dell'interno  per
la fabbricazione dei materiali da  guerra  contemplati  dall'art.  28
della legge,  oltre  alle  generalita'  complete  e  alla  firma  del
richiedente, deve contenere le indicazioni relative: 
 
  a) all'ubicazione delle officine; 
 
  b) alla specie  e  al  quantitativo  dei  materiali  che  s'intende
fabbricare; 
 
  c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone  di
portare a termine i singoli allestimenti. 
 
  Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da  fabbricare
devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto. 
 
  Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo devono
essere riportate sulla licenza.