Art. 340. Le disposizioni degli articoli 336, 337 e 338 non si applicano alle persone assegnate al confino quali pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 181, n. 1 e 2, della legge. Le infrazioni alla disciplina, commesse da queste ultime, quando non siano perseguibili ai sensi dell'art. 189 della legge, sono represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni del regolamento generale carcerario, concernenti la disciplina dei detenuti.