(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 340)
                              Art. 340. 
 
  Le disposizioni degli articoli 336, 337 e 338 non si applicano alle
persone assegnate  al  confino  quali  pericolose  per  la  sicurezza
pubblica, ai sensi dell'art. 181, n. 1 e 2, della legge. 
 
  Le infrazioni alla disciplina, commesse da  queste  ultime,  quando
non siano perseguibili ai  sensi  dell'art.  189  della  legge,  sono
represse dal direttore della colonia, a norma delle disposizioni  del
regolamento  generale  carcerario,  concernenti  la  disciplina   dei
detenuti.