(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 341)
                              Art. 341. 
 
  La  liberazione  condizionale  dei  confinati,  di  cui  e'  parola
nell'art. 187 della legge, e' ordinata dal Ministro per l'Interno, su
proposta  del  Prefetto  della  provincia  nella  quale   dimora   il
confinato,  sentito  il  Prefetto  della  provincia  nella  quale  fu
pronunciata l'ordinanza di assegnazione al confino.