(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 344)
Art. 344.
Il ritardo da parte del funzionario preposto alla vigilanza dei
confinati a liberare, a compiuto periodo, un confinato, e' punito con
pene disciplinari, salvo le sanzioni del Codice penale.