(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 345)
                              Art. 345. 
 
  Sono considerati locali di meretricio, agli effetti degli  articoli
190 e 191  della  legge,  anche  le  case  nelle  quali  si  eserciti
abitualmente la prostituzione da donne che non vi hanno dimora.