(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 346)
                              Art. 346. 
 
  L'autorita' di P. S., cui, per proprie informazioni o per denuncia,
consti  che,  in  un  dato  locale,  si  eserciti   abitualmente   il
meretricio, chiama alla sua presenza chi  dispone  del  locale  e  le
persone che potessero  fornire  utili  notizie,  per  interrogarle  e
raccoglierne le dichiarazioni a verbale. 
 
  Ove l'autorita' di P. S. non creda di dover procedere ad  ulteriori
indagini, promuove il parere del Comando dei CC. RR.,  ed  emette  la
dichiarazione di ufficio di locale di meretricio. 
 
  La dichiarazione e'  notificata  a  chi  dispone  del  locale,  con
l'ordine di cessare  immediatamente  dall'attivita',  e  di  chiudere
materialmente il locale in un termine  stabilito  dal  Questore,  non
superiore a giorni dieci.