(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 348)
                              Art. 348. 
 
  Ricevuta la domanda, l'autorita' di P. S.: 
 
  1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili  e
che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche  nei  riguardi
della loro speciale posizione, tenuto conto  del  disposto  dell'art.
192 della legge; 
 
  2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno
o piu' ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di  ogni  altro
passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali; 
 
  3) trasmette al medico provinciale,  per  il  parere  nei  riguardi
igienici, le opportune indicazioni intorno  al  locale  e  al  numero
delle  donne  che  vi  possono  essere  ammesse  per  esercitare   il
meretricio; 
 
  4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei CC. RR.  ed  esegue
ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni; 
 
  5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.