Art. 348. Ricevuta la domanda, l'autorita' di P. S.: 1) accerta, mediante ispezione, che i locali siano sorvegliabili e che possano essere adibiti ad uso di meretricio, anche nei riguardi della loro speciale posizione, tenuto conto del disposto dell'art. 192 della legge; 2) stabilisce, secondo le contingenze, se il locale possa avere uno o piu' ingressi, ordinando la chiusura, con muratura, di ogni altro passaggio all'esterno o di qualsiasi comunicazione con altri locali; 3) trasmette al medico provinciale, per il parere nei riguardi igienici, le opportune indicazioni intorno al locale e al numero delle donne che vi possono essere ammesse per esercitare il meretricio; 4) promuove il parere del Comando dell'Arma dei CC. RR. ed esegue ogni altra indagine od accertamento che ritenga opportuni; 5) invita il richiedente a firmare l'atto di sottomissione.