(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 349)
                              Art. 349. 
 
  L'atto di sottomissione deve contenere: 
 
  a) la descrizione completa  del  locale,  con  l'indicazione  delle
aperture che vi danno accesso; 
 
  b) l'elenco e le generalita' delle donne che  vi  eserciteranno  il
meretricio e delle persone che saranno addette al servizio; 
 
  c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorita'  di  P.  S.
ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare  nel  locale,  o
che l'abbandonino definitivamente; 
 
  d) l'obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non
sia  stata   riconosciuta,   dal   medico   visitatore,   esente   da
manifestazioni  contagiose  delle  malattie  veneree  e  sifilitiche,
contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure  di  non
permettere che  nel  locale  si  sottraggano  donne  alla  vigilanza,
sanitaria e alle visite, o vi  rimangono,  per  alcun  titolo,  anche
temporaneamente,  donne  riconosciute  o   presunte   affette   dalle
manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente
nel  locale  donne  allontanate  per   causa   di   malattia,   senza
attestazione  di   completa   guarigione,   rilasciata   dal   medico
visitatore, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento; 
 
  e) l'obbligo  di  adottare  le  misure  necessarie  per  la  tutela
igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale  e  delle
persone che lo frequenteranno; 
 
  f) l'obbligo di non richiedere o accettare dalle donne  chiamate  a
permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di
cauzione,  per  garantire  l'impegno  assunto  dalle   meretrici   di
prostituirsi per un dato periodo di tempo; 
 
  g) la dichiarazione  di  osservare  rigorosamente  le  disposizioni
della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonche'  quelle  del
regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree,
come pure qualsiasi prescrizione delle autorita' sanitarie e di P. S.