Art. 349. L'atto di sottomissione deve contenere: a) la descrizione completa del locale, con l'indicazione delle aperture che vi danno accesso; b) l'elenco e le generalita' delle donne che vi eserciteranno il meretricio e delle persone che saranno addette al servizio; c) l'obbligo di notificare, entro 24 ore, all'autorita' di P. S. ogni cambiamento delle persone che vadano a dimorare nel locale, o che l'abbandonino definitivamente; d) l'obbligo di non ammettere nel locale alcuna donna, se prima non sia stata riconosciuta, dal medico visitatore, esente da manifestazioni contagiose delle malattie veneree e sifilitiche, contemplate dal R. decreto 25 marzo 1923-I, n. 846, e dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; come pure di non permettere che nel locale si sottraggano donne alla vigilanza, sanitaria e alle visite, o vi rimangono, per alcun titolo, anche temporaneamente, donne riconosciute o presunte affette dalle manifestazioni contagiose suaccennate; e di non accogliere nuovamente nel locale donne allontanate per causa di malattia, senza attestazione di completa guarigione, rilasciata dal medico visitatore, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento; e) l'obbligo di adottare le misure necessarie per la tutela igienica e sanitaria delle donne che dimoreranno nel locale e delle persone che lo frequenteranno; f) l'obbligo di non richiedere o accettare dalle donne chiamate a permanere nel locale, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo; g) la dichiarazione di osservare rigorosamente le disposizioni della legge di P. S. e del relativo regolamento, nonche' quelle del regolamento sulla profilassi della sifilide e delle malattie veneree, come pure qualsiasi prescrizione delle autorita' sanitarie e di P. S.