(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 35)
                              Art. 35. 
 
  Gli stabilimenti per le produzioni dei  materiali  da  guerra  sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita
per mezzo dei funzionari a cio' delegati. 
 
  La sorveglianza tecnica puo' essere esercitata anche dal  Ministero
della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno  facolta'  di
visitare gli stabilimenti in ogni tempo.