Art. 35. Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a cio' delegati. La sorveglianza tecnica puo' essere esercitata anche dal Ministero della Guerra, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facolta' di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.