(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 350)
                              Art. 350. 
 
  Le autorizzazioni di apertura dei locali di meretricio non  possono
essere emesse se non in seguito a  parere  favorevole,  nei  riguardi
igienici, del medico provinciale.