(Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 351)
                              Art. 351. 
 
  Contro i provvedimenti emanati dall'autorita' di P. S.  in  materia
di meretricio, ai sensi dell'art. 207 della legge, e' ammesso ricorso
alla Commissione, di cui allo stesso  articolo,  nel  termine  di  10
giorni dalla notificazione. 
 
  Il ricorso non ha effetto sospensivo.